Segretariato pari opportunità
La Commissione femminile dell’SSM lotta per la parità nelle aziende, in particolare alla SSR, ma anche in seno all’SSM. La Commissione può contare su una segretaria nazionale incaricata delle questioni donne (50%) e due segretarie regionali (in Ticino e nella Svizzera romanda, ognuna con un 15%). La parità difesa dalle donne dell’SSM comprende un ampio spettro di rivendicazioni: più donne con posizioni dirigenziali nei media elettronici, misure di promozione attiva delle salariate, organizzazione del tempo di lavoro rispettosa dei bisogni delle donne, migliore ripartizione tra donne e uomini del lavoro remunerato e del lavoro non remunerato, immagine non sessista delle donne nei media ecc. Le donne dell’SSM militano per una politica sindacale femminile globale affinché il punto di vista delle donne sia presente in tutti gli ambiti.Segratariato pari opportunità:
Monica Bartolo
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Donne incinta e lavoro notturno
Sono una collaboratrice incinta: mi capita di venire pianificata per più di 8 ore, di lavorare in orari notturni anche fino alla una di notte: è possibile?La nuova legge sul lavoro (LL) e le rispettive ordinanze (OLL), entrate in vigore il 1° agosto 2000, hanno introdotto diverse prescrizioni a favore delle donne incinte e le madri allattanti, che citiamo qui di seguito.
Art. 35 cpv. 1 LL:
"Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata."
Art. 35a LL: "Le donne incinte e la madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso. Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all'allattamento. (…) Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle otto settimane precedenti il parto."
Art. 35b cpv. 1 LL: "Il datore di lavoro è obbligato a offrire, per quanto possibile, alle donne incinte occupate tra le 20 e le 6 un lavoro equivalente tra le 6 e le 20. Tale obbligo sussiste anche per il periodo che intercorre tra l'ottava e la sedicesima settimana dopo il parto."
Art. 60 OLL 1 cpv. 1 "Le donne incinte e le madri allattanti non possono assolutamente essere occupate oltre la durata ordinaria concordata del lavoro giornaliero; questa durata non supera in alcun modo le nove ore."
Art. 61 OLL 1 "Le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore e, oltre alle pause previste all'articolo 15 della legge, di una breve pausa di 10 minuti dopo ogni periodo di 2 ore di lavoro. A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere."
Nel caso specifico, si ritiene che la RTSI dovrebbe offrire un lavoro equivalente del lavoro tra le 20 e le 6, nella fascia oraria tra le 6 e le 20. Inoltre se dovessero mancare meno di 8 settimane al parto il datore di lavoro non può richiedere alla collaboratrice di lavorare dalle 20 alle 6, in quanto questo sarebbe contrario alla legge.
Inoltre la pianificazione per una durata di più di otto ore è pure contraria alla legge, ed in caso di sforamento, esso non può assolutamente superare le 9 ore. giornaliere.
Novita pari opportunita
CCL 2013: privilegi secondo SSR: cosi non va!
CCL 2013, smplice, giusto: CCL-Info pdf
Donne incinte
Sono una collaboratrice incinta. Quali diritti ho?Donne incinta e lavoro notturno
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