Lista degli ultimi flash: LA PULCE NELL'ORECCHIO
Il prolungamento del lavoro
Diversi collaboratori ci avevano informato in merito alla prassi che veniva seguita dalla RTSI nel caso di un allungamento della fine del lavoro oltre la 1:00 di notte in un giorno di libero previsto.Praticamente, se una persona finiva di lavorare, per es. alla 01:15 di notte, e il giorno successivo doveva essere libero (130), il giorno di riposo risultava correttamente soppresso e spostato, ma nel sistema Dispo risultava che in quel giorno di libero soppresso il collaboratore aveva lavorato per 1 minuto. Questa applicazione faceva sì che venissero attribuite 7,59 ore negative con il codice 910 (ore negative scadute), che andavano ad intaccare il saldo di ore supplementari settimanale, in più non veniva riconosciuta l'indennità RTE per soppressione del giorno di libero. (art. 25 - 9 / CCL).
La questione è stata trattata in Commissione di concertazione nazionale, che ha constatato che una tale fattispecie rientra sotto l'art. 25 cpv. 2 e 9 della CCL.
Questo significa che:
"se il servizio finisce dopo la una di notte, il giorno di riposo viene a cadere. Viene versata un'indennità RTE e la persona in questione si vede accreditare il proprio tempo di lavoro effettivo, ma al mimino 8 ore (minimo richiesto). In più il giorno di riposo può essere recuperato."
Pertanto la pratica fin qui applicata non era legale e non può più essere applicata.
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