Il piano sociale attuale, la cui struttura di base risale al 2015, scadrà alla fine del 2026. Tra marzo e giugno 2026, le delegazioni dell’SSM e della SSR si sono incontrate cinque volte per negoziare un nuovo piano sociale per il periodo 2027 – 2029. Le parti sociali si sono sedute al tavolo delle trattative con posizioni di partenza diverse: mentre l’SSM puntava a mantenere sostanzialmente le prestazioni attuali, migliorare le condizioni per i pensionamenti anticipati e ampliare il sostegno alla formazioni e alla formazione continua e all’avvio di un’attività indipendente, la SSR intendeva destinare parte delle risorse finora riservate alle tradizionali indennità di partenza a un percorso di riconversione professionale accompagnato da una società esterna.
Le trattative si sono concluse con un compromesso
Le prestazioni previste finora rimangono, ma cambiano la loro ripartizione e le condizioni per beneficiarne. Il nuovo piano sociale punta soprattutto a sostenere la riconversione professionale delle persone interessate.
In questo contesto, le prestazioni finalizzate alla formazione e alla formazione continua sono mantenute. Una novità importante è il sostegno alla pianificazione e all’avvio di un’attività indipendente.
Il nuovo modello consente di prolungare il rapporto di lavoro, mantenendo il versamento del salario e dei contributi sociali. La maggiore attenzione alla riconversione, con il relativo spostamento delle risorse voluto dalla SSR, rispetto al piano sociale attuale comporta, tuttavia, la riduzione delle prestazioni finanziarie dirette in caso di uscita dall’azienda. Chi rinuncia al nuovo modello di riconversione in futuro riceverà pertanto soltanto un’indennità di partenza, senza ulteriori prestazioni per formazione o formazione continua o ricollocamento lavorativo.
Il risultato delle trattative è stato approvato dalla conferenza professionale dell’SSM, che riunisce i rappresentanti di tutte le regioni.
Prestazioni invariate in caso di modifica del contratto
In caso di trasferimento a un’altra sede di lavoro, il forfait per pendolari viene mantenuto, a condizione che il nuovo tragitto si allunghi di almeno 30 minuti per tratta. A determinate condizioni, la SSR continuerà inoltre a contribuire alle spese di trasloco. Se il passaggio a un’altra funzione comporta una riduzione del salario o se viene ridotto il grado di occupazione, le collaboratrici e i collaboratori interessati continueranno a ricevere un’indennità una tantum pari al doppio della differenza salariale annua. Restano invariate anche le garanzie previste per le persone dai 50 anni in su: se dopo dodici mesi di disoccupazione non hanno trovato un nuovo impiego, la SSR coprirà per un massimo di altri sei mesi la differenza tra l’ultimo salario percepito e le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Nuovo: pensionamento anticipato a partire dai 60 anni
L’SSM ha chiesto di portare l’età minima per il pensionamento anticipato dai 58 ai 60 anni, poiché i prepensionamenti prima dei 60 anni comportano notevoli svantaggi finanziari per le persone interessate. Le prestazioni previste finora rimangono sostanzialmente invariate: la SSR continuerà a versare i contributi AVS e a effettuare versamenti nella cassa pensioni per attenuare le conseguenze finanziarie del pensionamento anticipato. Un importante miglioramento riguarda il rifiuto di un’offerta di pensionamento anticipato: in questo caso, il diritto alle prestazioni complementari in caso di disoccupazione sarà prolungato di sei mesi.
L’SSM è qui per te!
Il nuovo piano sociale introduce disposizioni in parte più complesse. Per questo è fondamentale che le collaboratrici e i collaboratori conoscano in tempo utile i propri diritti e le opportunità previste.
L’SSM è a disposizione delle persone affiliate e offre loro consulenza e sostegno per valutare le varie opzioni. Se hai domande o hai bisogno di assistenza rivolgiti direttamente al segretariato SSM della tua regione.
Entrata in vigore e durata di validità
Il nuovo piano sociale sarà in vigore dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029. Si applicherà alle collaboratrici e ai collaboratori in CCL il cui rapporto di lavoro sarà modificato o sciolto a partire dal 1° gennaio 2027 per motivi economici o organizzativi, oppure ai quali, con effetto da tale data, sarà proposto un pensionamento anticipato.
Per le persone colpite da tagli di posti di lavoro entro la fine del 2026 continueranno invece ad applicarsi le disposizioni del piano sociale attuale.